Attuazione di provvedimenti giudiziari da parte della p.a.
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - pubblica sicurezza - attuazione di provvedimenti giudiziari da parte della p.a. - discrezionalità - esclusione - obbligo - sussistenza - omissione- conseguenze - responsabilità da fatto illecito - configurabilità - fattispecie relativa all’omessa esecuzione dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24198 del 04/10/2018
>>> Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24198 del 04/10/2018