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Responsabilità civile - risarcimento dei danni

23 Gennaio 2010 - Responsabilità civile - risarcimento dei danni Responsabilità civile - risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa del negligente comportamento tenuto dai meccanici della societa -Per quanto riguarda la risarcibilita' del dedotto danno esistenziale, si deve invece osservare che dopo la sentenza Sez. U. n. 26972 del 2008, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non e' piu' dato discorrere. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25294

Responsabilità civile -   risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa del negligente comportamento tenuto dai meccanici della societa -Per quanto riguarda la risarcibilita' del dedotto danno esistenziale, si deve invece osservare che dopo la sentenza Sez. U. n. 26972 del 2008, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non e' piu' dato discorrere. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25294

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25294

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11.11.2003 Gr.Gi. conveniva in giudizio, davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, la Me. Be. Ro. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa del negligente comportamento tenuto dai meccanici della societa'.

Precisava parte attrice che nel mese di (OMESSO) nel corso delle trattative per l'acquisto di un'autovettura Mercedes aveva convenuto, con il proprietario venditore, **** s.a.s., in persona del procuratore BA. Al. , di sottoporre la medesima autovettura ad un controllo al cui esito positivo sarebbe stata condizionata la compravendita. Si era pertanto recato presso l'officina Nu. AB. spa, ora Me. Be. Ro. spa dove l'autovettura era stata sottoposta ad un controllo generale con ordine di lavoro n. 4573 dell'1-4-2002.

A seguito dell'esito positivo del controllo l'istante acquistava l'autovettura ma subito dopo la consegna questa risultava a suo avviso affetta da vizi e anomalie non rilevate dal personale della Me. Be. Ro. .

L'attore faceva quindi effettuare tutti i lavori necessari ed il venditore Ba. rimborsava al Gr. l'importo di euro 1.300,00 per le spese sostenute.

L'acquirente adiva comunque il G. di P. per il risarcimento dei danni qualificati come esistenziali a seguito della colpa grave dei meccanici della Me. Be. i quali avevano omesso di constatare e segnalare le anomalie dell'autovettura, che aveva gia' subito incidenti inducendo l'istante ad acquistarla.

La Me. Be. Ro. spa contestava in toto la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto deducendo il suo difetto di legittimazione passiva e l'assenza di una qualsivoglia forma di responsabilita' contrattuale della stessa nei confronti dell'attore.

Veniva espletata prova per testi dopodiche' le parti precisavano le proprie conclusioni.

Il Giudice di Pace condannava parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta.

Proponeva ricorso per Cassazione Cr.Gi. .

Resisteva con controricorso Me. Be. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Inesistenza, perplessita' e mera apparenza della motivazione. Omesso esame di circostanze, documentali e testimoniali, decisive (articolo 132 c.p.c., comma 2, e articolo 360 c.p.c., n. 4)".

Sostiene il Gr. che nel caso di specie la valutazione equitativa non sia affatto sorretta da ragioni che consentano di seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa, perche' dette ragioni sono completamente avulse dall'esame delle risultanze istruttorie. A suo avviso le "ragioni" addotte dalla sentenza impugnata" sono infatti tratte unicamente dalla deposizione resa da un teste, nonostante le stesse fossero state radicalmente smentite da un altro.

Le ragioni poste a base della valutazione equitativa, prosegue il Gr. , non hanno alcun fondamento nelle risultanze istruttorie e la valutazione equitativa sottesa dalla sentenza impugnata e' radicalmente fuorviata dall'omesso esame di circostanze decisive e sorretta da ragioni assolutamente arbitrarie e prive di qualsiasi base.

Il motivo e' infondato.

Parte ricorrente allega infatti una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che impinge pero' nella tipica valutazione del giudice del merito la cui censura e' possibile, in sede di legittimita', soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione. In altri termini il Gr. , pur denunciando un tale vizio, si limita in realta' a censurare l'interpretazione data dai giudici di merito, alle risultanze di causa, cosi' cercando di superare i limiti del giudizio di cassazione e sollecitando un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze istruttorie.

La motivazione dell'impugnata sentenza e' invece corretta ed immune da vizi logici o giuridici e non si presta a critiche di sorta.

Per quanto riguarda la risarcibilita' del dedotto danno esistenziale, si deve invece osservare che dopo la sentenza Sez. U. n. 26972 del 2008, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non e' piu' dato discorrere. (Cass. Sez. U, n. 26972 del 2008).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato mentre le spese vanno imputate a parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 600,00, per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed accessori come per legge.