Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
Responsabilità civile - professionisti - attività medico - chirurgica - responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - inesatto adempimento della prestazione - azione di risarcimento del danno - prova del nesso causale tra aggravamento o insorgenza della malattia e condotta dei sanitari e prova dell'impossibilità della prestazione - ripartizione del relativo onere tra paziente e struttura - criteri – fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018
>>> In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari,ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018