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Responsabilta' professionale - Responsabilita' dell'imputato in ordine alla produzione dell'evento

28 Marzo 2010 - Responsabilta' professionale - Responsabilita' dell'imputato in ordine alla produzione dell'evento - omicidio colposo con violazione delle regole dell'arte medica - arresto cardio - circolatorio a seguito di peritonite diffusa da perforazione della flessura destra del colon (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 26 gennaio 2010, n. 3359p)

Responsabilta' professionale - Responsabilita' dell'imputato in ordine alla produzione dell'evento - omicidio colposo con violazione delle regole dell'arte medica - arresto cardio - circolatorio a seguito di peritonite diffusa da perforazione della flessura destra del colon (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 26 gennaio 2010, n. 3359)

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 26 gennaio 2010, n. 3359


FATTO

Con sentenza in data 22.1.2007 il giudice monocratico del Tribunale di Milano, tra l'altro, affermava la penale responsabilita' di Me. Lu. in ordine al delitto di omicidio colposo con violazione delle regole dell'arte medica, in danno Di. Vi.Ma. (commesso il **), condannandolo, con attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, e, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno, provvisionale provvisoriamente esecutiva e alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile. Tale sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 26.6.2008 che, in parziale riforma della stessa, sostituiva la pena detentiva in quella pecuniaria di euro 4.560,00 di multa, condannando l'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile. In particolare era contestato al Me. di per aver provocato (cooperando con Ne. Cr. , poi assolta) il decesso di Di. Vi.Ma. , avvenuto presso l'Ospedale **, per arresto cardio - circolatorio a seguito di peritonite diffusa da perforazione della flessura destra del colon. In particolare, a seguito di intervento presso il medesimo Ospedale in data **, di videolaparocolecistectomia con laparotomia per emostasi letto epatico e del successivo ricovero in data **, il quadro clinico peggiorava sensibilmente nel pomeriggio del **, dovendo insorgere il sospetto della comparsa di una perforazione colica riconducibile al precedente intervento di colecistectomia per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, perche':

- ometteva di approfondire l'esito dell'esame ecografico dell'addome;

- ometteva di consultare il chirurgo ai fini di un'adeguata impostazione diagnostica;

- ometteva in particolare il Me. di consultare il chirurgo nel pomeriggio del **, quando, in presenza della sintomatologia segnalata dal medico di guardia, un rilievo accurato della obbiettivita' addominale, avrebbe rilevato la presenza di un quadro peritonitico;

- persisteva nella originaria diagnosi, effettuata al momento del ricovero (**) e nel trattamento terapeutico del piccolo focolaio flogistico, disponendo successivamente una terapia lassativa, che contribuiva a rendere la perforazione intestuiale piu' rapida e drammatica nella sua insorgenza;

- ometteva, in conclusione, di valutare adeguatamente il quadro clinico del Di. Vi. , persistendo su di una diagnosi errata, quando un corretto programma terapeutico, con tempestivo intervento chirurgico, avrebbe evitato il decesso del paziente.

Avverso quest'ultima sentenza ricorre per cassazione Me. Lu. , deducendo i seguenti motivi.

1. La manifesta illogicita' in ordine alla lettura e alla valutazione delle prove raccolte con riferimento alla ricostruzione del decorso sintomatologico e alla conseguente valutazione di doverosita' di una condotta alternativa a quella tenuta.

a. La Corte di Appello (pag. 6 sent.) aveva male interpretato il dato storico relativo alla crisi (shock settico) dei parametri vitali che il paziente ebbe ad affrontare nel periodo fra le 16,30 e le 17,15 del **, avendolo ritenuto perdurante per l'intero ricovero, mentre invece era intervenuto improvvisamente e vanificato dai medici presenti.

b. Ulteriore fraintendimento riguardava la datazione della descrizione obiettiva dell'addome come "teso e globoso" che risulta repertata la prima mattina del ** mentre nella sentenza (pagg. 7 ed 8) si legge "nel pomeriggio del ** l'addome non era normale ma teso e globoso": cosi' sovrapponendo il sintomo repertato con la crisi settica suddetta e conseguente completa inattendibilita' del ragionamento ermeneutico.

c. La Corte aveva, inoltre, introdotto, per confutare la tesi proposta con i motivi d'appello, un nuovo dato clinico del tutto inesistente in quanto mai emerso dall'istruttoria dibattimentale e cioe' "la assenza di dolori torneici relativi all'infezione polmonare riscontrati nella notte tra il **", laddove tali dolori toracici non erano stati segnalati dai salutari che visitarono il paziente per tutta la durata del ricovero.

2. L'erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicita' e mancanza di motivazione nella ricostruzione del giudizio controfattuale e dunque nella verifica dell'esistenza del nesso di causa fra omissione ed evento.

3. In particolare, la condotta alternativa lecita avente effetto salvifico, secondo la Corte di appello era quella di "consultare senza ritardo i medici chirurghi che avevano effettuato, in data **, l'intervento chirurgico ed esaminare attentamente la cartella clinica del paziente "(pag. 10 sent.) era priva di un serio giudizio controfattuale e le argomentazioni addotte dalla Corte ad integrazione delle carenze motivatorie di quelle della sentenza di 1 grado erano insufficienti pervenendo ad una serie inaccettabile di approssimazioni ed errori ermeneutici.

4. La mancanza di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla difesa: perizia in merito alle reali dinamiche dell'evento perforativo e conseguente valutazione di efficacia di un intervento chirurgico nel pomeriggio del **.

5. In subordine, il ricorrente rappresenta l'estinzione del reato per prescrizione.

Venivano depositate all'odierna udienza note difensive nell'interesse della parte civile costituita.

DIRITTO

Si deve immediatamente rilevare, come anche segnalato dal ricorrente in via subordinata (sub 5), in via preliminare ed assorbente e non ricorrendo cause d'inammissibilita' del ricorso, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto per il reato contestato dalla normativa previgente (articolo 157 c.p., comma 1, n. 4 e comma 2 - quanto all'allora influente diminuzione per le circostanze attenuanti - nonche' articolo 160 c.p., u.c.) ma applicabile al caso di specie ai sensi della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 10, comma 2, alla data del 24.7.2008 (come precisato anche nella sentenza impugnata).

Consegue, non sussistendo evidenti condizioni di cui all'articolo 129 c.p.p., comma 2, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato ascritto al ricorrente per sopravvenuta prescrizione.

Quanto agli effetti civili, si deve rilevare che il ricorso e' infondato.

Sub 1 a. L'argomentazione addotta in ordine alla circostanza per cui il Giudice a quo avrebbe ritenuto che lo shock settico sia stato perdurante per l'intero ricovero, non implica che sia rimasta, di converso, acclarata l'immediata ma anche definitiva scomparsa della sintomatologia dolorosa.

Sub 1 b. La dedotta circostanza dell'addome "teso e globoso" riferita al pomeriggio del ** non esclude che tale sintomo sia potuto comparire al mattino dello stesso giorno, atteso che la stessa sentenza richiama la comparsa dei primi sintomi addominali nella notte tra il **.

Sub 1 c. L'indicazione dell'esistenza di "rumori umidi" e della "riduzione del murmure vescicolare" che avrebbero segnalato i sanitari che visitarono il paziente, non puo' valere ad inficiare l'assenza di dolori toracici che non pare incompatibile con l'affermazione di una sintomatologia: del resto, l'argomentazione e' tratta da deposizioni di testi escussi nel dibattimento la cui trascrizione e' stata parzialmente riportata in ricorso (in nota), mentre, laddove si lamenti l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, e' onere del ricorrente - in base alla regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso - suffragare la validita' del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi in modo da rendere possibile l'apprezzamento del vizio dedotto (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 26.6.2008 n. 37982 Rv. 241023).

Sub 2 e 3. Il tenore della lettera di dimissioni presentata dal paziente al pronto soccorso e gli accertamenti effettuati al pronto soccorso in ordine alle difficolta' dell'emostasi incontrate durante il precedente intervento chirurgico, non poteva ritenersi esaustiva ai fini della conoscenza di tutti quei dati specifici che solo la visione della cartella clinica e la consultazione dei chirurghi che avevano operato avrebbero potuto fornire. Corretta s'appalesa, poi, la motivazione laddove ha ricostruito l'incidenza causale dell'omissione ascritta al ricorrente, che non puo' ritenersi debba spingersi alla minuziosa individuazione di tutte le possibili condotte professionali esigibili, bensi' in via tecnico programmatica di quella fondamentalmente necessaria in quanto probabile origine delle successive corrette scelte salvifiche.

Sub 4. Quanto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia, premesso che la rinnovazione e' istituto di carattere eccezionale, si osserva, anzitutto, come la stessa sia stata prospettata ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 1, sicche' la Corte avrebbe potuto ammetterla solo qualora avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro e' da rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione puo' essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti (come appunto e' dato riscontrare nel caso di specie) per una valutazione in ordine alla responsabilita', con la conseguente mancanza di necessita' di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064).

Ne' puo' ritenersi detta perizia, quale "prova decisiva": infatti, l'"error in procedendo" rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), e' configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioe' tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisivita' della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 14.3.2008 n. 23505, Rv. 240839). Del resto, anche in vigenza della precedente formulazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera d) la Corte di Cassazione era assolutamente unanime nell'escludere la possibilita' di ricomprendere in essa le prove acquisibili d'ufficio, in quanto si tratta di prove rimesse alla discrezionalita' del giudice e dotate di carattere neutro e non gia' munite del carattere della decisivita': sulla scorta di tale premessa, si affermava la incensurabilita' della mancata acquisizione di una perizia (Cass. pen. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, Rv. 236191, Sez. 4, 5.12.2004, Rv. 229665; Sez. 6, 12.2.2003, Rv. 226809; Sez. 6, 7.7.2003, Rv. 226330; Sez. 6 18.6.2003, Rv. 228406; Sez. 1, 6.6.2003, Rv. 225039; Sez. 5, 18.3.2003, Rv. 225631; Sez. 2, 23.1.2003, n. 16942 Rv. 224624; Sez. 1, 15.11.2002, Fabbri, Rv. 223154).

Dovendosi, quindi, ritenere la ricorrenza della responsabilita' dell'imputato in ordine alla produzione dell'evento, il ricorso dev'essere rigettato agli effetti civili e l'imputato ricorrente condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna l'imputato a rifondere alla p.c. costituita le spese di questo giudizio in euro 2.500, oltre accessori di legge.