Amministrazione pubblica in genere - danni cagionati dagli animali randagi - responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2052 c.c.
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - danni cagionati dagli animali randagi - responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2052 c.c. - esclusione - responsabilità ex art. 2043 c.c. - configurabilità - onere probatorio relativo – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018
La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall'attore a causa dell'impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi "assai fuori" dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l'evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018