Sanzioni disciplinari dei Notai - Violazione del dovere di diligenza e lettura personale dell'atto
Notariato - Sanzioni disciplinari dei Notai - Violazione del dovere di diligenza e lettura personale dell'atto - Prova per presunzione - Desunzione del numero degli atti stipulati
La prova che il notaio sia venuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto può essere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli atti rogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato alla formazione di ciascun di essi non sia neppure sufficiente a darne integrale lettura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provata la violazione, da parte del notaio, del dovere di diligenza e personalità della prestazione, in un caso in cui lo stesso aveva stipulato centoventi atti in otto giorni, nel periodo compreso tra il 20 ed il 31 dicembre). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 28023 del 21/12/2011
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 28023 del 21/12/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso il Consiglio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, e L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, comma 1, lett. a), art. 17, lett. c), artt. 36, 37 e 423 dei principi di deontologia professionale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, non potendo ritenersi con la Corte di appello che la lettura fosse scarsamente importante per alcune categorie di atti, mentre correttamente la commissione disciplinare aveva osservato che l'agevole comprensibilità degli atti fosse incompatibile con ì tempi di redazione.
2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi vanno accolti per quanto di ragione. Il ricorrente sostanzialmente lamenta la violazione degli artt. 17, 36, 37 e 42 del codice deontologico, atteso che la corte di appello, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione, ha ritenuto la lettura e la contestuale indagine sulla volontà delle parti non fossero più al passo con i tempi, sicché ha deciso per l'irrilevanza della tempistica di redazione, che emergeva dagli atti e nel pieno contrasto con la normativa professionale applicabile alla categoria.
2.2. Osserva preliminarmente questa Corte che l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da una serie di norme.
La L. n. 89 del 1913, art. 47 statuisce che il notaio indaga sulla volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è in questa fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, che emerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà e dell'adeguata trasposizione nel testo predisposto.
Questi principi sono anche affermati dagli artt. 36 e 37 del codice deontologico, nonché dall'art. 42, che alla lett. c) prevede che il notaio deve dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili ad integrazione della lettura dell'atto, dalla L. n. 89 del 1913, art. 51, n. 8 e R.D. n. 1326 del 1914, art. 67. Tali norme ribadiscono che spetta al notaio, dopo aver dato lettura dell'atto, chiedere alle parti se quanto trascritto sia conforme alle loro volontà.
3.1. L'attività del notaio è dunque contrassegnata dalla personalità e dalla qualità della prestazione nelle varie fasi in cui si articola, non necessariamente tutte contestuali, ma funzionalmente collegate, che trovano la loro sintesi nella lettura dell'atto che deve essere effettuata personalmente dal notaio, con le modalità dette (L. n. 89 del 1913, art. 47, art. 51, n. 8, R.D. n. 1326 del 1914, art. 67 e art. 42 Cod. deontologico).
Tale è l'importanza della lettura dell'atto che l'art. 49 dei principi deontologici prevede che sugli atti a raccolta pubblica o autenticata, deve essere indicata l'ora della sottoscrizione.
3.2. Dal complesso delle norme riscontrate emerge dunque che la frettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.
4.1. La corte di merito non si è attenuta a tali principi, giacché se è vero che la normativa vigente non prescrive una contestualità o sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell'atto, e di lettura dello stesso, cosicché tali fasi possono dispiegarsi anche in modo intermittente, con intervalli tra una fase ed un'altra, anche per la riflessione delle parti, tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio. Nè il supporto organizzativo di studio del notaio, per quanto efficiente, può valere ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili.
5. Alla luce di tali principi, disattesi dalla sentenza impugnata, dovrà essere esaminata l'attività svolta dal notaio, cui era stato imputato di aver ricevuto negli ultimi giorni del mese di dicembre un numero particolarmente elevato di atti (in totale 120 e precisamente diciotto il 17 dicembre, 13 il 18 dicembre, 12 il 19 dicembre, ventitrè il 20 dicembre, 19 il 21 dicembre, 13 il ventisette dicembre, 18 il 28 dicembre, e quattro il 31 dicembre), che per gli orari di sottoscrizione, anche in relazione ai diversi luoghi nei quali sono stati stipulati, risultano di difficile compatibilità con il principio della personalità e qualità della prestazione. Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, va cassata l'impugnata sentenza in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011