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Caduta dalle scale del palazzo municipale e responsabilità civile del custode

Caduta dalle scale del palazzo municipale e responsabilità civile del custode - La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno e della colpa del danneggiato, se ed in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso, con impulso autonomo e con caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità. Tribunale Civile di Lucera, 2.06.2011, n. 353 (Nota, ed invio della sentenza, a cura di Avv. Antonella Oliva del Foro di Lucera) 10 Settembre 2011 - Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale - Danno morale - Danno ambientale - Controversia pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 2009 - Criteri di liquidazione del danno previsti dalla nuova normativa - La domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2009, n. 166 è assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo dell'art. 311, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. B), del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella citata legge n. 166 del 2009, individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3, dell'Allegato II alla Direttiva 2004/35/CE e, solo eventualmente, ove sia stato nelle more emanato, in quelle contenute nel d.m. previsto nell'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3 del d.lgs. N. 152 del 2006 citato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6551 del 22/03/2011


Caduta dalle scale del palazzo municipale e responsabilità civile del custode  - La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno e della colpa del danneggiato, se ed in quanto intervengano nella determinazione dell’evento dannoso, con impulso autonomo e con caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità. Tribunale Civile di Lucera, 2.06.2011, n. 353 (Nota, ed invio della sentenza, a cura di Avv. Antonella Oliva del Foro di Lucera Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)


Tribunale Civile di Lucera, 2.06.2011, n. 353
(Avv. Antonella Oliva)

La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno e della colpa del danneggiato, se ed in quanto intervengano nella determinazione dell’evento dannoso, con impulso autonomo e con caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità.
Il Tribunale di Lucera, chiamato ad esaminare la questione relativa alla caduta del sig. X dalle scale del Palazzo Municipale dove è ubicato l’Ufficio Anagrafe, con la Sentenza del 2.06.2011 in questo senso interpreta la disposizione appena richiamata, mettendo al contempo un punto a segno in favore degli Enti Pubblici, sempre più schiacciati dalle continue richieste di risarcimento danni da parte dell’utenza.
Dunque, allorchè si discorre di pavimentazioni che per loro caratteristica non presentano ictu oculi caratteristiche costruttive tali da farle apparire come superfici lisce, ogni cittadino che intende impegnare una siffatta superficie caratterizzata da disomogeneità, non può che impiegare quella particolare prudenza che il principio di autoresponsabilità gli avrebbe imposto, allo scopo di evitare di inciampare nelle anomalie che la caratterizzano.

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