società tra professionisti
Società tra professionisti - Il Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società tra professionisti. Art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
Società tra professionisti
Legge 12 novembre 2011 n. 183 |
Legge 12 novembre 2011 n. 183 - Le modifiche apportate in sede di conversione al Senato |
Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti omissis 3. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis |
Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti Omissis 3. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate; 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. 9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis |
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