Proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019
Responsabilità civile - proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Onere probatorio - Fattispecie.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda, proposta contro la regione, di risarcimento dei danni provocati dall'aggressione di un coltivatore diretto da parte di un cinghiale proveniente da una confinante oasi naturale, non potendo essere pretese la recinzione o la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, e non essendo stato provato che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine anche se adeguatamente protette ovvero teatro di precedenti incidenti.). sul presupposto dell'omessa recinzione idonea ad evitare lo sconfinamento degli animali dal perimetro boschivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019