Risarcimento del danno - Risarcimento in forma specifica
Domanda di reintegrazione in forma specifica e pronuncia d'ufficio di condanna al risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Fondamento - Art. 2058, secondo comma, cod. civ. - Ultrapetizione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013
In tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall'attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente.