Responsabilità della banca per fatto illecito del dipendente - Comportamento riconducibile alla sua attività lavorativa - Sufficienza.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013
La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli.