Pubblica Amministrazione - Condotte penalmente illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali – Cass. 13246/2019
Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Condizioni. Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni
Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019 (Rv. 654026 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2049 – Responsabilità dei padroni e dei committenti