Attività pericolosa - Lavori eseguiti sulla pubblica strada – Cass. 13579/2019
Attività pericolosa - Configurabilità - Art. 2050 c.c. - Applicabilità - Prova dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno - Soggetto onerato - Esercente l'attività pericolosa - Discrezionalità nella scelta delle misure
L'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 c.c. costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa; presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità, fermo restando che tale facoltà di scelta non investe però quelle misure preventive che già la legge impone di adottare, ma è relativa solo a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano, sicché deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità da parte dell'esercente predetto che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità.
(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che erroneamente aveva posto a carico dei congiunti della vittima di un sinistro mortale la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che imponevano all'esercente di istituire un "senso unico alternato" sulla strada, essendo viceversa, a carico del predetto la dimostrazione di aver adottato la misura "de qua” come stabilito dall'art. 42 del d.P.R. n. 495 del 1992).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13579 del 21/05/2019 (Rv. 654193 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose