Responsabilità - Falso grossolano - Necessità - Fattispecie.
La banca è responsabile, a norma dell'art. 1176 comma 2, c.c., soltanto nel caso in cui al momento dell'apertura del conto corrente non si sia avveduta, in presenza di un falso grossolano agevolmente riconoscibile, della falsità del documento di riconoscimento esibito da un ignoto truffatore per assumere le generalità altrui.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità della banca "in re ipsa" in forza della mera falsità del documento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11607 del 03/05/2019 (Rv. 653801 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1176 – Diligenza nell’adempimento
Cod_Civ_art_2043 – Risarcimento per fatto illecito