Medici specializzandi - Specializzazioni non comuni ad almeno due Stati dell'UE - Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Esclusione - Fondamento.
Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019 (Rv. 654780 - 01)