Responsabilita' civile - cose in custodia - presunzione di colpa - prova liberatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30729 del 26/11/2019 (Rv. 656227 - 02)
Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Origine da vizio strutturale dell'immobile - Presunzione di responsabilità del proprietario - Fondamento - Individuazione del soggetto responsabile - Riconducibilità del danno ad anomale iniziative del conduttore o al fatto del terzo - Rilevanza - Condizioni.
In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della "res locataAl contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del "fatto del terzo" ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30729 del 26/11/2019 (Rv. 656227 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1576, Cod_Civ_art_1587, Cod_Civ_art_2051