Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019 (Rv. 655828 - 01)
Responsabilità contrattuale del sanitario - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In genere.
In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019 (Rv. 655828 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697