Dovere del pubblico ufficiale di riferire fatti di reato - Conseguente responsabilità per diffamazione -Esclusione - Limiti.
Il dovere del pubblico ufficiale di riferire i fatti costituenti reato non lo esime dalla responsabilità civile per diffamazione qualora, con lettere dirette a varie autorità, riferisca fatti generici e non accertati, senza indicazione di fonti di prova, ed esprima giudizi offensivi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 528 del 15/01/2020 (Rv. 656524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043
RESPONSABILITA' CIVILE
DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE