Responsabilita' civile - proprieta' di animali – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv. 657005 - 01)
Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. - Fondamento - Entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Irrilevanza - Onere probatorio - Contenuto - Obbligo di predisporre dispositivi specifici - Sussistenza - Presupposti.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A. non ex art_ 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art_ 2043 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art_ 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv. 657005 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2043
RESPONSABILITA' CIVILE
PROPRIETA' DI ANIMALI