Domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti del magistrato, per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni - Improponibilità - Questione di difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.
La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1