Danni da fauna selvatica - Ripartizione degli oneri probatori - Prova liberatoria - Caso fortuito - Contenuto.
In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 (Rv. 657572 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697