Diffamazione - Presupposti - Comunicazione con un'unica persona - Volontà di ulteriore diffusione attraverso il destinatario - Necessità.
Presupposto per la configurazione del reato di diffamazione è la comunicazione con più persone la quale, nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona, implica la volontà, da parte dell'agente medesimo, dell'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11271 del 12/06/2020 (Rv. 658144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043
CORTE
CASSAZIONE
11271
2020