Responsabilità del medico da nascita indesiderata – Cass. n. 653/2021
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Processo patologico determinante probabili anomalie o malformazioni del feto - Grave pericolo per la salute della donna - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 653 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043