Illegittimità dell'azione amministrativa – Cass. n. 3630/2021
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - Imputazione della responsabilità sotto il profilo della colpa - Illegittimità dell'atto della P.A. - Sufficienza - Esclusione - Accertamento in concreto - Indici rivelatori - Individuazione.
L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità, ma comporta, invece, l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi configurabile quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043