Responsabilita' civile - Infezione da emotrasfusione - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione.
Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle dette attività.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10592 del 22/04/2021 (Rv. 661275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697