Responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori - Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno - Fattispecie.
In materia di responsabilità contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021 (Rv. 661154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2049