Responsabilita' civile - cose in custodia - obbligo di custodia - Responsabilità del condominio con riferimento a piscina pertinenziale - Sussistenza - Fondamento.
Nell'ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1117