Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria – Cass. n. 26118/2021
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Obbligazioni in genere - solidarietà - Transazione tra medico e danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_2055