Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione – Cass. n. 37251/2021
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Medici specializzandi - Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione - Inclusione dei corsi negli appositi elenchi o loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Onere della relativa prova - Ripartizione - Contestazione di tale inserimento o della detta equipollenza - Natura di mera difesa.
In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021 (Rv. 663320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697