Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali. (Nella specie, la S.C., con riferimento alla l.r. Sicilia n. 15 del 2000, ha affermato che l’attività di cattura e di affidamento a servizi sanitari pubblici dei cani randagi spetta ai Comuni, i quali rispondono quindi dei danni causati dai cani stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021 (Rv. 662964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
Corte
Cassazione
32884
2021