Danni da cose in custodia - Cass. n. 38089/2021
Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Qualità di proprietario o, comunque, di soggetto tenuto per legge alla manutenzione ordinaria o straordinaria della cosa - Potere attuale e diretto sulla "res" di cui si abbia la disponibilità materiale - Rapporto di custodia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del 1996) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c. (Fattispecie in cui il rapporto di custodia con la cosa è stato ritenuto sussistente in capo all'ente locale proprietario dell'edificio scolastico frequentato da un minore, il quale, dopo essere uscito dall'aula a causa di un malore, si era appoggiato al parapetto-ringhiera posto a protezione del vano scala dell'edificio medesimo, risultato di altezza inferiore a quella prescritta dalla normativa di riferimento, e, dopo aver perso l'equilibrio, era caduto nel vuoto, riportando gravi lesioni personali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051