Compensi dei medici specializzandi – Cass. n. 17619/2022
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Compensi dei medici specializzandi - Giudizio dinanzi al G.O. per il risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Azione di annullamento del d.m. 14-2-2000 davanti al G.A. - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Natura di interesse legittimo della posizione fatta valere - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 (Rv. 664923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2945