Skip to main content

Ostacolo costituente pericolo "atipico" – Cass. n. 16223/2022

Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Pista da sci alpino - Responsabilità del gestore - Ostacolo costituente pericolo "atipico" - Nozione - Fattispecie.

 

La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16223 del 19/05/2022 (Rv. 664901 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

16223

2022