Mancato recepimento di direttive comunitarie – Cass. n. 25363/2022
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - comunità europea - direttive - in genere - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Fatto costitutivo - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022 (Rv. 665442 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697