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Obbligo del medico di informare il paziente – Cass. n. 27279/2022

Responsabilità civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Obbligo del medico di informare il paziente - Prova dell'adempimento - Onere del sanitario - Contenuto.

 

In tema di responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022 (Rv. 665722 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

27279

2022