Responsabilità civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Obbligo del medico di informare il paziente - Prova dell'adempimento - Onere del sanitario - Contenuto.
In tema di responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022 (Rv. 665722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
27279
2022