Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Cass. n. 31453/2022
Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Banca - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Consegna al promotore di denaro contante - Fattispecie.
In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022 (Rv. 666074 - 01)