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Contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – Cass. n. 6386/2023

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto.

 

In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_1176

 

Corte

Cassazione

6386

2023