Prova liberatoria gravante sulla struttura – Cass. n. 5490/2023
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione - Prova liberatoria gravante sulla struttura - Contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei in astratto - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto - Necessità.
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023 (Rv. 666812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729