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Obbligo di restituzione di cose sottoposte a sequestro penale – Cass. n. 4738/2023

Responsabilita' civile - funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione (responsabilita' diretta) - Obbligo di restituzione di cose sottoposte a sequestro penale - Applicabilità dell'art. 1177 c.c. - Ragioni - Conseguenze in punto di onere della prova.

 

In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4738 del 15/02/2023 (Rv. 666775 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1177, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

4738

2023