Attività medico-chirurgica - Consenso informato del paziente al trattamento sanitario - Contenuto - Completezza rispetto ad eventi correlabili alla prestazione sanitaria - Bassa frequenza statistica - Irrilevanza.
In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali
0 altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1223