Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023 (Rv. 668124 - 01)
Comunità' europea – direttive - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Questione di puro diritto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Questione mista di fatto-diritto - Valutazione in base alle allegazioni e prova - Necessità.
In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023 (Rv. 668124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_101