"Difettosità" del prodotto ex art. 117 c.cons. - Presupposti -Pericolosità - Irrilevanza - Scostamento dagli standard richiesti dalle leges artis e dalla normativa di settore - Necessità.
In tema di responsabilità del produttore, la "difettosità" del prodotto, di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), non coincide con la sua pericolosità (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, "difettosi"), né l'accertamento consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba essere progettato o costruito, dovendosi piuttosto stabilire se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis e dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29387 del 23/10/2023 (Rv. 669324 - 01)