Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25357 del 28/08/2023 (Rv. 668811 - 01)
Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Pregiudizio risarcibile - Danno da licenziamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (come modificate dalla dir. 82/76/CEE), non è risarcibile, quale danno ulteriore a quello parametrato all'ammontare della borsa di studio prevista dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, il pregiudizio derivante dal recesso del datore di lavoro, motivato in ragione della mancata equipollenza del diploma di specializzazione conseguito dal lavoratore a quelli rilasciati nell’Unione europea, per l'impossibilità di istituire un nesso causale giuridicamente rilevante tra la violazione, da parte dello Stato, dell'obbligo di trasposizione delle suddette direttive e il menzionato recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che esso dovesse ritenersi causalmente riconducibile, in via esclusiva, all'iniziativa del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore non aveva né impugnato il licenziamento né allegato le ragioni che tale impugnativa eventualmente precludessero, avuto riguardo alle previsioni contrattuali e tenuto conto delle circostanze conosciute e delle verifiche esigibili dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25357 del 28/08/2023 (Rv. 668811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223