Cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-02)
Criterio di imputazione della responsabilità - Conseguenze - Pericolosità della cosa - Rilevanza ai fini della imputazione della responsabilità - Esclusione - Ai fini del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno - Condizioni e limiti.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051