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Professionisti - attivita' medico-chirurgica - obbligazioni in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 28/05/2024 (Rv. 671179-01)

Inadempimento - responsabilita' - per fatto degli ausiliari - Fatto colposo del medico convenzionato - Responsabilità della ASL - Fondamento - Limiti.

La ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 28/05/2024 (Rv. 671179-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228