Amministrazione pubblica - Responsabilità della P.A. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874 - 01)
Provvedimento ampliativo successivamente annullato - Danno da incolpevole affidamento - Fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio - Condizione soggettiva di buona fede - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria del privato, che aveva fatto affidamento sulla circostanza che la P.A., nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, aveva strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne aveva sospeso l'efficacia in via di autotutela).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218