17 Novembre 2012 - Procura alle liti conferita da persona giuridica e sottoscritta da persona priva di potere rappresentativo - Conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda - Responsabilità del difensore - Sussistenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11743 del 11/07/2012
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11743 del 11/07/2012
La dichiarazione di inammissibilità di una domanda giudiziale per difetto di procura (nella specie, rilasciata dal presidente di una società cooperativa senza le formalità prescritte dallo statuto) non fa sorgere alcuna responsabilità professionale dell'avvocato, per avere coltivato la domanda ignorando tale vizio, essendo onere di chi la procura conferisce informare il professionista circa l'esistenza di clausole statutarie limitative dei poteri rappresentativi degli organi sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2384