Violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico - Conseguenze dannose - Danno alla salute ed altri danni - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013