causalità (nesso di) - condotta omissiva - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12401 del 21/05/2013
Condizioni e modalità di apprezzamento del rapporto causale - Differenze dal comportamento commissivo - Valutazione sul piano naturalistico - Insufficienza - Obbligo generico o specifico di tenere la condotta positiva - Preventiva individuazione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12401 del 21/05/2013
In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12401 del 21/05/2013