Danno morale - Inclusione nella categoria del danno non patrimoniale - Sussistenza - Conseguenze - Ricomprensione nel danno biologico - Esclusione - Fondamento - Autonomo rilievo sul piano normativo ed ontologico. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22585 del 03/10/2013
Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espressamente stabilito - sul piano normativo - dall'art. 5, lettera c), del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22585 del 03/10/2013